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Editto di Napoli 10 Luglio 1751 - Carlo III -

 

Intedicta muratorum conventicola

 

Carlo per grazia di Dio, Re delle due Sicilie di Gerusalemme & 

Infante delle Spagne. Duca di Parma, Piacenza; Castro &c. 

Gran; Principe Ereditario di Toscana &c.

 

In qualunque ben regolato Governo non vi è male, che più contraddica, & distrugga i principi dell'intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i Cittadini di potere a loro capriccio formar unioni, & stringersi in Società. Le leggi Romane non soffriron mai codesta usurpazione di Sovranità; & sono troppo memorabili gli esempi delle severe abolizioni di tai Collegi condennati; come illeciti, perché istituto senza la legittima autorità, & detestati come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato. Per questi riguardi subito che anni sono ebbe passato il mare un certo clandestino Istituto di una nuova Società nominata, de Liberi Muratori, o Francs Maçons, non pote ragionevolmente incontrare che vigorosi ostacoli, & fulminanti divieti da' Sovrani ne' loro Stati, & meritamente ora dalla S. Sede nuove detestazioni con reiterata pena di Scommunica ipso facto, ed al solo Romano Pontefice riservata.

& quantunque da per tutto questa Società sia stata rigorosamente bandita, ed i diletti nostri Sudditi sieno avvezzi a non ligarsi in Corpo, Collegio, Sodalizio, o Società alcuna, anche indirizzata ad Opere di pietà, senza la nostra Real approvazione; pure tale straniera Convertitola, attentando a questa nostra maggior Regalia, ha insidiosamente penetrado sin'anche ne' nostri Domini. Quindi per ovviare ad un male si grave & dannevole di una Società troppo sospetta per la profondità del Segreto, per la vigilantissima custodia delle sue Assemblee, pel sagrilego abuso del giuramento, per l'arcana carattiristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra di essi; & per la dissolutezza delle crapole, sorgive tutte di perniciose conseguenze; la proibiamo assolutamente ne' nostri Domini sotto la pena di dover essere i Liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, & come rei di violati diritti della nostra Sovranità: expressamente con ciò ordinando sotto la medessima pena a tutti nostri Subditi di qualunque grado, dignità & condizione, che dalla publicazione di questa nostra Sanzione non ardiscano di arrollarsi, o d'intervenire alla predetta Società, ne in qualunque maniera direttamente o indirettamente proteggerla, o pure a lei dare a piggione, in prestito, o sotto qualsina altro titolo le loro Case, Camere, Casino, o qualsivogliano altri luoghi, & comodi. Per qual effetto prescriviamo a nostri Magistrati d'invigilare diligentemente nell'esatta osservanza di tal nostro Real Editto, di cui ne faranno eglino risponsabili, con dover rappresentare immediatamente a Noi i trasgressori di quanto in esso dalla pienezza della nostra Real Autorità si ordine, & si prescrive.

 

 

Ed affinché tutto ciò sia manifesto a nostri Sudditi comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito col nostro Real Suggello, & riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, & del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici si pubblichi nella solita forma in tutti i nostri Domini.

Napoli; 10 Luglio 1751.

CARLO

 

 

Locus - Signi

Vidit DANZA Praef. S.R.C. Vice Protonot.

Dominus Rex mandavit mihi.

Gaetano Maria Broncone 

D. Francesco RAPOLL a Secretis.

 

a dì 13 Luglio 1751. Io Pascale Moccia Lettore delli Regi Banni dico d'aver pubblicato lo retross.to editto co' Trombetti Reali ne Luoghi soliti, e consueti di questa fedeliss.ma Città di Napoli.

Pascale Moccia

In Napoli Per Serafino Porsile Regio Stampatore 1751

 

 

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