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Editto di Milano 1786 - Francesco II -

 

 

JOSEPHUS II. 

 

Dei gratiâ electus Romanorum Imperator, semper Augustus,

Gernianiae, Hungariae, & Bohemiae Rex, Archidux Austriae,

Dux Burgundiae, Lotharingiae, Mediolani,

& Mantuac &c. &c. &c.

 

GIOVANNI GIUSEPPE del S.R.I. Conte de Wilzeck, Barone de Hultschin, e Guttenland ec. ec., Gentiluomo di Camera, e Consigliere Intimo Attuale di Stato di S.M.I.R. Apostolica, Generale Sovrintendente, e Giudice Supremo delle Regie Poste, Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia, Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca, e Suo Rappresentante in assenza del Serenissimo Arciduca Governatore.

 

Sua Maestà l'Imperatore, e Re con suo Viglietto di Gabinetto si è degnata di manifestare la Sovrana Sua Mente intorno la Società dei così detti Franchi Muratori, del tenor seguente:

 

" Siccome in uno Stato ben regolato non deve sussistere alcuna cosa senza un certo ordine, e direzione, così trovo necessario di spiegare la seguente Mia Intenzione, che dovrà diramarsi ai Governi Provinciali per l'esatto adempimento.

 

" Le Società de' così detti Franchi Muratori, i di cui misteri tanto Mi sono ignoti, quanto non sono mai stato curioso di risapere le frivole loro cerimonie, si accrescono, e si estendon al giorno d'oggi fino a tutte le più piccole Città. Queste Adunanze abbandonate a se medesime, e senza direzione possono facilmente degenerare in istravaganze, che siano pregiudiziali alla Religione, al buon ordine, ed ai costumi, particolarmente rispetto ai Superiori, i quali per la fanatica, e stretta loro unione potrebbero non agire con tutta l'equità verso gli altri loro Subalterni, che non siano della stessa loro Società, o per lo meno abusarne maliziosamente per carpire l'altrui denaro.

 

"Per l'addietro, ed in altri Paesi si proibivano, e si punivano li Franchi Muratori, e venivano disturbate, e proscritte le Adunanze nelle loro Logge, perciò solo che si ignoravano i loro misteri. A Me, benché ignaro egualmente de' medesimi, basta il sapere che tali Unioni di Franchi Muratori abbiano fatto qualche sorta di bene a prò dell'umanità, dell'indigenza, e dell'educazione, perché m'induca ad ordinare colla presente a loro vantaggio più di quello, che sinora sia stato disposto in alcun altro Paese, cioè che anche senza sapersi le loro Leggi, e pratiche siano nondimeno prese sotto la protezione, e tutela dello Stato sino a tanto che opereranno del bene, e che siano formalmente permesse le loro Adunanze: Dovranno però osservarsi dalle medesime esattamente le seguenti Mie Prescrizioni.

 

" Primo. Potrà esservi in avvenire nella Città Capitale d'ogni Provincia, ove risiede il Governo, una sola Loggia di Franchi Muratori, i quali potranno unirsi tutte le volte, che loro piacerà: Dovrà essa però annunciare sempre colla indicazione dell'ora i giorni, ne' quali vorrà tenere Adunanza, al Magistrato, o al rispettivo Capo della Polizia di quella Città. Qualora poi in alcuna delle dette Città Capitali non potessero tutti i Confratelli capire in una sola Loggia, verrà ad essi permessa una seconda, o al più una terza Loggia, le quali però dovranno dipendere dal Capo della principale, ed annunciare parimenti come sopra i giorni, e le ore delle sue Adunanze.

 

" Secondo. Nelle altre Città, ove non risieda il Governo Provinciale, meno poi in Campagna, o nelle Ville dei Particolari, non sarà in avvenire permesso di tenere simili Assemblee di Franchi Muratori, e qualora se ne tenessero, verrà corrisposto a chi le denuncierà, all'effetto che siano punite, lo stesso premio stabilito dalle Gride per i Giuochi d'Azzardo; mentre non deve permettersi, che una unione di Persone di differente condizione sia abbandonata alla propria arbitraria direzione, ma deve essere subordinata alla direzione, e vigilanza d'Uomini di conosciuta probità. I Contravventori saranno gastigati per la loro disubbidienza anche con pene corporali.

 

" Terzo. I Prefetti, o qualunque altra denominazione essi abbiano, delle Logge, che in avvenire potranno sussistere nelle Città Provinciali come sopra, dovranno sul proprio onore, e riputazione presentare al Capo della Provincia una Nota fedele dei Nomi di tutti i Franchi Muratori ascritti alla rispettiva loro Loggia, di qualunque stato, e condizione essi siano, la quale dovrà essere qui trasmessa; Saranno in seguito tenuti i Prefetti delle Logge di notificare ogni Trimestre la diminuzione, o aumento del numero de' Confratelli, senza però indicare le promozioni, i caratteri, o titoli che godono nella medesima Società; Venendo a mutarsi il Maestro della Loggia, il nuovo nominato dovrà parimenti passarne la notizia al Governo Provinciale.

 

" Quarto. All'incontro quando queste Logge saranno in tal guisa montate, saranno esse per sempre esenti da ogni ulteriore perquisizione, esame, e curiosa ricerca, e potranno tenere liberamente, e senza contrasti le loro Adunanze. In tal modo questa Società formata da tanti a Me noti onesti Uomini potrà fors'anche rendersi veramente utile all'umanità, ed alle scienze. S'intendono però a un tempo stesso onninamente abolite, e vietate con tutto rigore, tutte le Logge spurie, e clandestine, che hanno data già occasione a molti inconvenienti, come Mi è ben noto.

 

" Non dubito punto che questa Mia Determinazione, la quale dovrà essere ovunque notificata con una Circolare, non sia per riuscire di soddisfazione, e tranquillità a tutte le Persone oneste e di retto pensare, ed a tutti gli altri di bastevol ritegno da ulteriori riprovevoli Adunanze, ed eccessi. Tanto dovrà farsi noto a chi conviene, affinché pervenga a comune notizia, e possa ognuno secondo il proprio istituto vegliare sull'esatta osservanza della medesima, e sappia così evitare ogni perniciosa conseguenza.

Vienna 11. Dicembre, 1785

GIUSEPPE

 

Ad oggetto pertanto che ognuno sia inteso di questa Sovrana Determinazione il Governo la fa dedurre a comune notizia col presente Editto da pubblicarsi, ed affiggersi ne' Luoghi soliti di tutta la Lombardia Austriaca, commettendo ai Tribunali, e Giusdicenti della medesima di invigilare per l'esatta, e correlativa esecuzione, e di procedere contro i Contravventori a termini delle Sovrane Dichiarazioni.

Dat. in Milano li 1. Gennajo 1786.

 

WILZECK.

V. PECCI                                                                          

 V. BIONDI P.P.

                                                                                                                  BOVARA

 

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

 

 

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