XIII. - In queste Assemblee Trimestrali sarà discusso e trattato, con tranquillità, con serenità e ponderazione quanto concerne la Fratellanza in generale, le Logge particolari nonché i singoli Fratelli. É soltanto là che gli Apprendisti solo elevati Maestri e Compagni, salvo una dispensa speciale. É là che sono giudicate tutte le controversie che non si siano potute risolvere amichevolmente nella Loggia particolare nella quale si sono verificate. E se qualche Fratello crede che la decisione di questa autorità sia eccessiva, potrà appellarsi al Gran Maestro o al suo Deputato o ai Grandi Sorveglianti.
É là ancora, che il Maestro o i Sorveglianti di ciascuna Loggia particolare dovranno portare e presentare una lista di quanti membri siano stati ammessi o ricevuti nella (oro Loggia, dopo l'ultima assemblea della Gran Loggia. Inoltre è là che il Gran Maestro o il suo Deputato, o meglio ancora, un altro Fratello che la Gran Loggia avrà incaricato delle funzioni di Segretario, terrà un registro nel quale saranno riportati i nomi, di tutte le Logge, la data usuale ed il luogo. di riunione, i nomi di tutti i membri di ciascuna Loggia e tutte le decisioni della Gran Loggia che potranno essere riportate per iscritto.
É là che saranno presi in considerazione i metodi saggi ed efficienti per raccogliere e disporre delle somme che saranno state offerte e depositate per beneficenza per ogni vero Fratello in povertà o decaduto: ma a nessun altro. Ma ciascuna Loggia particolare potrà disporre, conformemente ai suoi Regolamenti, della propria beneficenza in favore dei Fratelli indigenti a meno che non venga concordato da tutte le Logge (in una nuova norma) di depositare presso la Gran Loggia, nelle sue assemblee annuali o trimestrali, tutte le offerte da tutte le Logge raccolte per costituire un fondo comune per i poveri e per poter soccorrere più generosamente i Fratelli bisognosi.
É perciò che si incaricherà come Tesoriere un Fratello in possesso di una fortuna sicura e sufficiente il quale, in virtù del suo ufficio, sarà membro della Gran Loggia e sarà sempre presente e avrà il potere di proporre, in Gran Loggia, ogni questione ma specialmente quelle concernenti il suo ufficio. É a lui che saranno consegnati i fondi destinati alla beneficenza o per qualsiasi altro uso della Gran Loggia: egli avrà un libro sul quale indicherà i fini e gli usi per i quali ciascuna somma è stata destinata e non le spenderà se non con un preciso ordine scritto o secondo quella, nuova regolamentazione che la Gran Loggia stabilirà. Quantunque il Tesoriere abbia voto deliberativo in ogni trattazione, egli non avrà voto quando si tratti della elezione di un Gran Maestro o dei Sorveglianti. Allo stesso modo il Segretario sarà membro della Gran Loggia in virtù del suo ufficio, avrà voto in ogni questione, eccettuata l'elezione del Gran Maestro e dei Sorveglianti.
Il Tesoriere ed il Segretario avranno ciascuno un Aggiunto, che deve essere Fratello e Compagno d'Arte, ma che non potrà mai essere membro della Gran Loggia, né parlare senza essere autorizzato o invitato.
Il Gran Maestro o il suo Deputato potranno sempre comandare al Tesoriere e al Segretario, nonché ai loro Aggiunti, di esibire i libri, onde accertarsi di come sono tenuti e averne conoscenza in precedenza per ogni emergente occasione.
Un altro Fratello (che deve essere Compagno d'Arte) sarà designato a sorvegliare la porta della Gran Loggia non sarà membro della stessa.
Le attribuzioni di questi diversi uffici potranno meglio essere determinate da un nuovo Regolamento, quando la necessità e la convenienza di ciò apparirà più evidente alla Fratellanza.

 

XIV. - Se in una Gran Loggia, ordinaria o straordinaria, trimestrale o annuale, il Gran Maestro o il suo Deputato siano entrambi assenti, quello tra i Maestri di una Loggia che sia da più tempo un Libero Muratore, occuperà il loro posto, presiederà la seduta come Gran Maestro pro tempore e godrà, per quel tempo, di tutti i loro poteri ed onori, a meno che non sia presente un Fratello che sia stato in precedenza Gran Maestro o Deputato Gran Maestro: perché l'ultimo Gran Maestro presente o l'ultimo Deputato presente hanno il diritto di prendere il posto del Gran Maestro in carica o del suo Deputato quando essi siano assenti.

 

XV. - Nessuno nella Gran Loggia potrà fungere da Sorvegliante se non gli stessi Gran Sorveglianti, se presenti: se assenti, il Gran Maestro, o la persona che occupa il suo posto, deve designare dei Sorveglianti speciali che avranno pro tempore le funzioni di Grandi Sorveglianti, i cui posti saranno coperti da due Compagni d'Arte della medesima Loggia, designati dal proprio Maestro particolare. Se ciò fosse stato omesso, il Gran Maestro vi provvederà, in modo che la Gran Loggia sia sempre al completo.

 

XVI. - I Grandi Sorveglianti o i loro sostituti, sono i primi a consigliarsi con il Deputato sugli affari della Loggia o dei Fratelli e non potranno rivolgersi al Gran Maestro all'insaputa del suo Deputato, a meno che, in qualche importante affare, abbia rifiutato il suo concorso Nel qual caso, o in caso di una divergenza tra il Deputato e i Grandi Sorveglianti o altri Fratelli, le parti, di comune accordo, dovranno sottoporre l'oggetto della controversia al Gran Maestro che, per la sua grande autorità, potrà facilmente decidere sulla controversia stessa e porre fine alla divergenza.
Il Gran Maestro non dovrà ricevere alcun rapporto su affari della Muratoria, se non presentato dal suo Deputato, eccetto in quei casi che suo Onore potrà giudicare: se tuttavia, il ricorso al Gran Maestro sarà stato fatto irregolarmente, egli ordinerà ai Grandi Sorveglianti o agli altri Fratelli che si saranno rivolti a lui, di rivolgersi al suo Deputato, il quale dovrà trattare la cosa con la massima speditezza e sottoporla al suo onore ordinatamente.

 

XVII. - Né il Gran Maestro, né il Deputato Gran Maestro, né i Grandi Sorveglianti, né coloro che agiscono in loro vece o siano, pro tempore, incaricati delle loro funzioni, potranno essere, nello stesso tempo, Maestri o Sorveglianti di una Loggia particolare. Ma appena uno di questi abbia cessato onorevolmente dal suo grande ufficio, riprenderà nella sua Loggia particolare dal quale era stato chiamato il posto che occupava prima.

 

XVIII. - Se il Deputato Gran Maestro fosse impedito o necessariamente assente, il Gran Maestro potrà scegliere, a suo piacere, un Compagno d'Arte che sarà suo Deputato pro tempore. Tuttavia il Deputato scelto dalla Gran Loggia nonché i Grandi Sorveglianti non potranno essere privati delle loro funzioni se i motivi non siano stati riconosciuti validi dalla maggioranza della Gran Loggia: tuttavia se costoro dessero al Gran Maestro motivi di malcontento, questi ha il potere di convocare la Gran Loggia, al fine di esporre le proprie lagnanze ed avere il suo parere ed il suo concorso. Nel caso in cui la maggioranza della Gran Loggia non riuscisse a trovare un accomodamento tra il Gran Maestro e il suo Deputato o i suoi Sorveglianti, essa dovrà prendere partito per il Gran Maestro ed autorizzarlo a privare delle loro funzioni il Deputato e i Sorveglianti .e a scegliere immediatamente un Deputato e la stessa Gran Loggia sceglierà, nel medesimo caso, i nuovi Sorveglianti affinché l'armonia e la pace siano preservate.

 

XIX. - Avvenendo che il Gran Maestro abusi del suo potere e si renda indegno dell'obbedienza e della sottomissione delle Logge si procederà nei suoi confronti, nella maniera che sarà determinata da nuove norme: perché sino ad oggi l'antica Fraternità, non ha avuto occasioni simili, essendosi tutti i Gran Maestri dimostrati sempre degni di questo onorevole ufficio..

 

XX. - Il Gran Maestro, con il suo Deputato e i suoi Sorveglianti, dovrà visitare, durante il tempo della sua dignità, almeno una volta tutte le Logge della città.

 

XXI. - Se il Gran Maestro, durante il tempo della sua dignità, morisse o si ammalasse od intraprendesse un viaggio al di là del mare o fosse impedito, per altri motivi, a compiere i doveri del suo ufficio, il Deputato o, in sua assenza, il più anziano dei Grandi Sorveglianti o, in assenza di questi il più giovane e, in mancanza di quest'ultimo, tre Maestri di Loggia presenti riuniti a questo scopo, dovranno subito convocare la Gran Loggia per deliberare sulle misure di emergenza da prendere ed inviare due di essi dal Gran Maestro precedente perché riprenda il suo ufficio, e se egli rifiuti, si rivolgeranno, prima di tutti, a colui che lo ha immediatamente preceduto e così di seguito. Se, tuttavia, nessuno dei precedenti Gran Maestri, potesse riprendere le precedenti funzioni, il Deputato agirà, in sua assenza, come. Il Principale e in caso che non vi fosse il Deputato, il più anziano Maestro.

 

XXII. - I Fratelli di tutte le Logge di Londra e Westminster e dei dintorni terranno una Assemblea annuale, in luogo conveniente, nel giorno di S. Giovanni Battista o di S. Giovanni Evangelista, come la Gran Loggia fisserà con una nuova norma. In questi ultimi anni ciò ha avuto luogo nel giorno di S. Giovanni Battista.
Tuttavia bisogna che in occasione dell'assemblea trimestrale, che ha luogo tre mesi prima di questa festa, oltre il Gran Maestro, il, suo Deputato, i suoi Sorveglianti e la maggioranza dei Maestri e dei Sorveglianti, deliberi che dovrà farsi luogo ad una assemblea generale di tutti i Fratelli seguita da agape: ma se il Gran Maestro o la maggioranza dei Maestri particolari facessero opposizione a questo progetto, esso, per questa volta, non potrà eseguirsi.
Del resto, che questa festa di tutti i Fratelli si faccia o no, bisogna che, in ogni caso, la Gran Loggia si riunisci tutti gli anni, in un posto conveniente, per il giorno di S. Giovanni e, se questa data cade di domenica, la riunione avrà luogo il giorno seguente, perché è in questo giorno che si nomina, ogni anno, il nuovo Gran Maestro, il Deputato ed i Sorveglianti.

 

 

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Articoli 36 - Approvazione