I. - Il Gran Maestro, o il suo Deputato, ha l'autorità e il diritto non solamente di partecipare ad ogni Loggia regolare, ma anche di presiederla. in questo caso il Maestro della Loggia deve porsi alla sua sinistra. Egli stabilisce quali Grandi Sorveglianti debbano accompagnarlo, e costoro, finché egli è presente, non possono lasciare la Loggia che dietro suo ordine. I1 Gran Maestro può ordinare, sia ai Sorveglianti di questa Loggia, sia a tutti gli altri Fratelli che gli piacerà di designare, di considerarsi, pro tempore, come suoi Sorveglianti e di agire in conseguenza.

 

II. - Il Maestro di una Loggia, particolare, ha il diritto e il potere di riunire i membri della sua Loggia in Capitolo, a seguito di un avvenimento o di una circostanza qualsiasi e di determinare, a suo criterio la data ed il luogo delle riunioni ordinarie. Se il Maestro cadesse ammalato o morisse o fosse costretto a restare lontano dalla Loggia per un qualsiasi impedimento, il 1° Sorvegliante dovrà agire da Maestro, pro tempore, a meno che non si trovi presente un Fratello che sia stato Maestro di quella Loggia, perché, in questo caso, le prerogative del Maestro vanno attribuite all'ultimo Maestro presente. Tuttavia costui, non potrà entrare in funzione prima che il detto 1° Sorvegliante, od in suo assenza il Secondo, non abbia riunita la Loggia:

 

III. - Il Maestro di ciascuna Loggia particolare o uno dei Sorveglianti o un Fratello a ciò designato, deve tenere un libro contenente le leggi particolari, i nomi dei suoi membri, un elenco di tutte le Logge stabilite nella località, con l'indicazione della data e del luogo ove ordinariamente si adunano nonché il resoconto di tutte quelle deliberazioni che saranno considerate importanti.

 

IV. - Nessuna Loggia può iniziare, nello stesso tempo, più di cinque nuovi Fratelli, i quali debbono avere 25 anni di età, salvo dispensa accordata dal Gran Maestro o dal suo Deputato; essere uomini padroni delle loro persone.

 

V. - Nessun uomo può essere iniziato o ammesso come membro di una Loggia particolare, se la Loggia stessa non sia stata informata, un mese prima, allo scopo di essere in grado di fare la dovuta inchiesta sulla reputazione e sulla capacità del candidato. Tuttavia anche per tale formalità si può concedere la dispensa di cui sopra.

 

VI. - Nessun uomo può essere iscritto come Fratello in una Loggia particolare o essere ammesso come membro di essa, senza l'unanime consenso di tutti i membri di tale Loggia, presenti al momento in cui il candidato è proposto: e tale consenso sarà richiesto dal Maestro con le dovute forme ed essi, secondo la loro prudenza, o a viva voce o in altro modo, ma sempre alla unanimità, manifestano il loro consenso o il loro dissenso. Nessuno può essere dispensato da tale forma di presentazione che è un privilegio inalienabile comune a tutti i membri di una Loggia particolare, che sono i migliori giudici. Perché, se si imponesse loro un membro rissoso, questi potrebbe turbare l'armonia e la loro libertà ostacolata. Questo potrebbe portare alla dissoluzione e alla dispersione della Loggia ciò che tutti i buoni e leali Fratelli debbono prevenire.

 

VII. - Ogni nuovo Fratello deve fare un'offerta alla Loggia, cioè ai Fratelli presenti e depositare qualche cosa per sollevare i poveri e i Fratelli bisognosi. Il candidato potrà versare, se lo crederà utile, anche di più della piccola somma stabilita a questo scopo dal Regolamento della Loggia particolare. Questa offerta sarà rimessa al Maestro o ai Sorveglianti o al Tesoriere, qualora i membri abbiano ritenuto di nominarne uno.
Inoltre il candidato dovrà solennemente promettere di sottomettersi alle Costituzioni, ai Doveri e ai Regolamenti nonché a tutte le buone usanze di cui sarà posto a conoscenza a tempo e a luogo.

 

VIII. - I Fratelli non potranno abbandonare la Loggia nella quale sono stati creati Fratelli o in seguito ammessi in qualità di membri né separarsi da essa, ameno che la Loggia non sia divenuta troppo numerosa. Ed anche in tal caso ciò non potrà avvenire che con il consenso del Gran Maestro o del suo Deputato. E quando costoro si saranno separati dovranno immediatamente unirsi ad altra Loggia di loro scelta e che, come è stato stabilito prima, dovrà aver dato a questa unione, il suo unanime consenso, oppure ottenere dal Gran Maestro l'autorizzazione di unirsi per fondare una nuova Loggia.
Se un certo numero di Liberi Muratori avesse proceduto alla fondazione di una Loggia, senza l'autorizzazione del Gran Maestro, le Logge regolari non potranno né sostenerli, né riconoscerli come Fratelli leali, regolarmente costituiti, né approvare i loro atti, né le loro decisioni; ma dovranno essere trattati come ribelli fino a che non abbiano fatto umile atto di sottomissione, nella maniera che il Gran Maestro, nella sua prudenza, prescriverà e fino a che essi non abbiano ottenuta l'autorizzazione che sarà comunicata alle altre Logge e ciò conformemente all'uso relativo alla iscrizione di una nuova Loggia nell'elenco delle Logge.

 

IX. - Quando un Fratello si comporti male, da creare malcontento nella sua Loggia, verrà per due volte severamente ammonito dal Maestro e dai Sorveglianti in Loggia costituita: se, dopo ciò, egli non intenda frenare la sua imprudenza e non voglia, in piena obbedienza, sottomettersi ai consigli dei Fratelli e non rinunci a fare ciò ché li offende, sarà punito secondo il Regolamento della Loggia particolare oppure nel modo che verrà stabilito, nella sua grande prudenza dalla Assemblea Trimestrale. A questo riguardo, si potrà redigere, in seguito, un nuovo. Regolamento.

 

X. - La maggioranza di una Loggia particolare, quando riunita, ha il privilegio di impartire istruzioni al proprio Maestro ed ai Sorveglianti prima che si riunisca il Gran Capitolo o Loggia per le tre Assemblee Trimestrali, in prosieguo menzionate, ed anche per la Gran Loggia Annuale, essendo il Maestro ed i Sorveglianti i suoi rappresentanti quasi gli organi della sua volontà.

 

XI. - Tutte le Logge particolari sono tenute, per quanto sia possibile, a praticare i medesimi usi. A questo scopo ed al fine di mantenere la buona armonia fra i Liberi. Muratori, in ciascuna Loggia saranno delegati alcuni membri per visitare le altre Logge il più sovente che sarà ritenuto opportuno.

 

XII. - La Gran Loggia è costituita ed è formata dai Maestri e dai Sorveglianti di tutte le Logge particolari regolarmente costituite, con il Gran Maestro alla loro testa, il suo Deputato alla sua sinistra e i Grandi Sorveglianti ai loro abituali posti. Essa deve tenere una Assemblea Trimestrale verso la festa di S. Michele, di Natale, del giorno dell'Annunciazione, in quel luogo conveniente che,il Gran Maestro designerà. Nessun Fratello potrà essere presente, a meno che non ne sia membro, senza speciale dispensa. Ma in questo caso non avrà diritto a voto e non potrà esprimere la propria opinione se non sia stato invitato dalla Gran Loggia o se non ne abbia ricevuto l'ordine dalla propria Loggia.
Nella Gran Loggia tutte le decisioni saranno prese a maggioranza di voti, non disponendo ciascun membro di un voto, ma al Gran Maestro, sono attribuiti due voti. Tuttavia ogni Loggia; allo scopo di affrettare la deliberazione, può rimettere, qualche particolare questione alla decisione del Gran Maestro.

 

Indice

Articoli 1-12 Articoli 13-22 Articoli 23-35

Articoli 36 - Approvazione