Sulle portate storiche e per le analisi delle modifiche effettuate a Losanna nel 1875, l'Ospite interessato può consultare l'ampia sezione dedicata al Convento:

Il Convento di Losanna

 


 

LE GRANDI COSTITUZIONI DEL 1786
REVISIONATE DAL CONVENTO UNIVERSALE
DEI SUPREMI CONSIGLI RIUNITI A LOSANNA

 

RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO
GRANDI COSTITUZIONI

 

ARTICOLO PRIMO

 

Le costituzioni, statuti e regolamenti adottati il primo maggio 1786 dovranno essere strettamente osservati in tutti gli articoli che non siano contrari alle presenti deliberazioni. Gli articoli contrari alle presenti dichiarazioni sono e permangono abrogati dalle presenti deliberazioni.

 

ARTICOLO 2

 

§ 1 Il trentatreesimo grado conferisce ai Muratori che lo possiedano legittimamente la qualità, il titolo, il privilegio e l'autorità di Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine.

 

§ 2 I Sovrani Grandi Ispettori Generali hanno come missione e come preciso dovere quelli di istruire e illuminare i loro fratelli; di mantenere tra loro i principi dell'amore per il prossimo, della concordia e della fraternità; di rispettare essi stessi e di far assicurare da parte degli altri Muratori la regolarità nel lavoro di ogni grado; di dedicare ogni cura alla rigorosa osservanza delle dottrine, dei principi delle costituzioni, degli statuti e dei regolamenti dell'Ordine, di applicarli e di affermarli in ogni occasione; infine di manifestarsi dovunque come operai di pace e di misericordia.

 

§ 3 È costituita una assemblea di membri dello stesso grado, con il titolo distintivo di Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado o dei Supremi Grandi Ispettori Generali dell'Ordine; questo Consiglio è organizzato come segue:

1) Nei luoghi adatti a possedere un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado, un delegato di un Supremo Consiglio confederato, Sovrano Grande Ispettore Generale, trentatreesimo grado, in forza delle presenti dichiarazioni e alle condizioni qui di seguito stabilite, avrà la facoltà di conferire tale grado a un altro fratello, qualora lo giudichi degno per il suo carattere, la sua scienza e i suoi gradi; egli riceverà il giuramento del nuovo eletto.

2) Poi entrambi, allo stesso modo, potranno conferire lo stesso grado a un altro Muratore, e così via, fino al numero di Sovrani Grandi Ispettori Generali necessario per la costituzione di un Supremo Consiglio; il numero di Membri Attivi di un Supremo Consiglio deve essere almeno di nove.

 

§ 4 In questo modo potrà essere costituito un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado.

 

§ 5 Ogni Candidato, per essere ammesso in un Supremo Consiglio già costituito, dovrà ricevere l'unanimità dei voti; questi voti dovranno essere espressi ad alta voce, cominciando dal più giovane, cioè dall'ultimo ammesso.

Un solo voto contrario sarà sufficiente a far rifiutare il candidato; ma se le motivazioni fornite non sono ritenute valide dalla maggioranza, potrà non essere tenuto in considerazione.

Nel caso di più di un voto contrario, il candidato sarà definitivamente respinto.

I membri di un Supremo Consiglio sono nominati ad vitam. Questa legge dovrà essere osservata in ogni occasione simile.

 

ARTICOLO 3

 

§ 1 Dovunque sia costituito un Supremo Consiglio, gli uffici oltre la Gran Maestranza, che è riservata di diritto per un periodo massimo di nove anni al fratello più anziano, sono assegnati per elezione a maggioranza dei voti espressi, per un periodo che non potrà superare nove anni, a partire dal giorno della formazione del Supremo Consiglio; trascorso tale periodo, si procederà, per tutti gli uffici, a una nuova elezione.

 

§ 2 I Supremi Consigli attualmente esistenti dovranno rinominare tutti gli Ufficiali, compresi il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il suo Luogotenente, per una durata non superiore a nove anni; questa rielezione dovrà avere luogo entro nove anni a partire dal giorno della promulgazione delle presenti deliberazioni e dell'atto di confederazione del 22 settembre 1875.

 

§ 3 Si provvederà all'elezione per gli uffici vacanti man mano che si sarà prodotta una vacanza nel Supremo Consiglio; questa elezione avrà luogo al più presto dopo l'avvenuta vacanza e il nuovo eletto rimarrà in carica solo il tempo rimanente nell'incarico al suo predecessore.

 

§ 4 I membri uscenti potranno sempre essere rieletti nei loro uffici.

 

§ 5 Un Ufficiale del Supremo Consiglio dimissionario dal suo ufficio, conserverà la sua qualità di Membro Attivo del Supremo Consiglio.

 

ARTICOLO 4

Ciascun Supremo Consiglio stabilirà le tasse da pagare entro la sua giurisdizione per l'ottenimento dei gradi e deciderà dell'impiego di quelle somme per il bene dell'Ordine.

 

ARTICOLO 5

 

§ 1 Ogni Supremo Consiglio dovrà essere composto di almeno nove Membri Attivi, Sovrani Grandi Ispettori Generali, trentatreesimo e ultimo grado, e non potrà superare il numero di trentatrè Membri Attivi.

 

§ 2 Qualunque deliberazione del Supremo Consiglio, per avere validità, dovrà avvenire alla presenza di almeno un terzo dei suoi Membri Attivi e sotto la presidenza del Potentissimo Sovrano Gran Commendatore, Gran Maestro, o del suo Luogotenente, a meno di una delega esplicita e speciale del Gran Maestro a un Membro Attivo a presiedere in sua assenza.

 

§ 3 I Supremi Consigli regolari attualmente riconosciuti sono mantenuti nella loro giurisdizione territoriale; ma in avvenire non potrà essere costituito che un solo Supremo Consiglio nel territorio di ogni stato sovrano.

 

ARTICOLO 6

 

Il Supremo Consiglio non esercita sempre un'autorità diretta nei gradi al di sotto del diciassettesimo, cioè Cavaliere di Oriente e di Occidente. A seconda delle circostanze e delle
località, può delegare la propria autorità anche tacitamente; ma il diritto del Supremo Consiglio è imprescrittibile. Di conseguenza i presenti deliberano che ogni Loggia e ogni
Consiglio di Muratori regolari di qualunque grado riconosceranno sempre ai membri del trentatreesimo e ultimo grado le prerogative dei Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, e si sottometteranno alla loro autorità, renderanno loro gli onori che sono dovuti, obbediranno e accorderanno loro la fiducia alla quale essi hanno diritto in tutte
le prescrizioni che vorranno dare nell'interesse dell'Ordine, per il rispetto delle sue leggi, delle presenti Costituzioni, delle prerogative degli Ispettori Generali, sia particolari, sia temporanee, sia personali.

 

ARTICOLO 7

 

Tutte le Officine e tutti i Muratori all'Obbedienza hanno diritto di fare appello al Supremo Consiglio contro ogni sentenza o giudizio muratorio.

La presente disposizione consente agli appellanti di comparire di persona e di essere ascoltati nelle loro osservazioni.

 

ARTICOLO 8

 

Tutte le Officine all'Obbedienza, dal primo al trentatreesimo grado, eleggono il proprio Presidente, secondo le prescrizioni dettate dal loro Supremo Consiglio.

 

ARTICOLO 9

 

Entro la giurisdizione di un Supremo Consiglio confederato, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale del trentatreesimo e ultimo grado, nessun Delegato di un'altra Obbedienza scozzese, potranno fare uso dei propri poteri muratori senza essere stati riconosciuti da quel Supremo Consiglio e avere ottenuto la sua approvazione.

 

ARTICOLO 10

 

A partire dall'adozione delle presenti Costituzioni, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale del trentatreesimo e ultimo grado potrà, di sua propria autorità, conferire a chicchessia alcun grado muratorio, né consegnare alcun diploma o patente.

 

ARTICOLO 11

 

I gradi 30°, 31° e 32° non dovranno essere conferiti che a Muratori che ne siano stati giudicati degni e alla presenza di tre Sovrani Grandi Ispettori Generali oppure di un solo Sovrano Grande Ispettore Generale fornito dell'approvazione scritta e speciale di altri due Sovrani Grandi Ispettori Generali del trentatreesimo e ultimo grado.

 

ARTICOLO 12

 

In tutte le cerimonie muratorie alle quali il Supremo Consiglio parteciperà come tale, e in tutte le processioni solenni nelle quali figureranno gli alti gradi, il Supremo Consiglio verrà per ultimo e i due primi Ufficiali cammineranno dopo tutti i membri del Supremo Consiglio, preceduti dal Gran Portastendardo e dal Gran Portaspada.

 

ARTICOLO 13

 

§ 1 Il Supremo Consiglio deve tenere regolarmente le proprie sedute il terzo giorno di luna nuova, ogni tre lune nuove. Esso sarà convocato più frequentemente in caso di necessità urgenti.

 

§ 2 Indipendentemente dalle feste solenni dell'Ordine, il Supremo Consiglio avrà tre feste annuali sue proprie: alle calende di ottobre, al 27 dicembre e alle calende di maggio.

 

ARTICOLO 14


In tutti i paesi ove esista un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado, regolarmente stabilito e riconosciuto, è necessaria la maggioranza dei voti per dare forza di legge agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali. Di conseguenza, per tutta l'estensione del territorio posto sotto la giurisdizione di un Supremo Consiglio regolare,
nessun Sovrano Grande Ispettore Generale sarà ammesso a compiere atti di autorità individuali come rappresentante, a meno di non aver ricevuto a tale scopo un mandato speciale del detto Supremo Consiglio; nel caso in cui il Sovrano Grande Ispettore Generale provenisse da un'altra giurisdizione, dovrà provvedersi, in anticipo, di una autorizzazione chiamata con il nome di Exequatur e consegnata dal Supremo Consiglio della giurisdizione.

 

ARTICOLO 15

 

Tutte le somme percepite, a qualunque titolo, saranno versate nel tesoro del Supremo Consiglio a cura dei Presidenti e dei Tesorieri di ogni Officina, degli Illustri Grandi Ispettori Generali, dell'Illustre Gran Segretario Cancelliere e del Tesoriere dell'Ordine.

La gestione e l'impiego di queste somme saranno poste sotto la direzione e la sorveglianza del Supremo Consiglio, che avrà cura di esigere ogni anno un resoconto fedele e regolare, di cui dovrà dare comunicazione a tutte le Officine della la sua giurisdizione.

 

ARTICOLO 16

 

Sono e permarranno abrogati, gli articoli XII, XIII e XIV delle Antiche Costituzioni.

 

 

In forza di ciò, le presenti decisioni, deliberate e votate in seduta solenne del Convento regolarmente costituito all'Oriente di Losanna, sono state sottoscritte con la firma dei Delegati delle differenti Potenze muratorie, affinché abbiano forza di legge presso tutte le Obbedienze del Rito Scozzese Antico e Accettato.

 

Il ventiduesimo giorno della luna di Eloul, sesto mese dell'anno di Vera Luce; volgarmente, il 22 Settembre 1875.

 

Indice

Proclama di Federico II Le Costituzioni e Statuti Appendice agli Statuti

Modifiche del Convento di Losanna Appendice alle Modifiche di Losanna Difesa della Massoneria