COSTITUZIONI E STATUTI dei GRANDI E SUPREMI CONSIGLI Composti dei Grandi Ispettori Generali, Padroni, Capi e Conservatori dell'ORDINE DEL 33MO e ultimo grado del Rito Scozzese Antico Accettato e REGOLAMENTI Per il governo di tutti i Concistori, Consigli, Collegi, Capitoli e altri Corpi muratori sottomessi alla giurisdizione dei detti Consigli. In nome del Santissimo e Grande Architetto dell'Universo
Ordo ab Chao
Con l'approvazione, in presenza e sotto gli auspici di sua Augusta Maestà Federico Il, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., Potentissimo Monarca, Gran protettore, Gran Comandante, ecc., dell'ORDINE, ecc. ecc. ecc. I Sovrani Grandi Ispettori Generali, riuniti in Supremo Consiglio, hanno, dopo deliberazione, approvato i seguenti Decreti, che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per il governo dei Concistori e delle altre Officine muratorie sottomesse alla giurisdizione dei detti Grandi Ispettori.
Articolo I
Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti redatti nell'anno 1762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Muratori del Real Segreto, che non siano contrari alle presenti disposizioni, sono mantenuti e dovranno essere osservati; quelli che siano contrari sono abrogati e considerati espressamente aboliti.
Articolo II
§ I Il trentatreesimo Grado conferisce ai Muratori che ne siano legittimamente rivestiti la qualità, il titolo, il privilegio e l'autorità di Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine.
§ II L'oggetto specifico della loro missione è di istruire e illuminare i loro fratelli; di far regnare tra loro la Carità, l'Unione e l'Amore fraterno; di mantenere la regolarità nei lavori di ogni grado e di vegliare affinché essa sia osservata da tutti i membri; di far rispettare e, in ogni occasione, di rispettare e difendere i Dogmi, le Dottrine, gli Istituti, le Costituzioni, gli Statuti e i Regolamenti dell'Ordine, e principalmente quelli della Alta Muratoria, e infine di applicarsi, in ogni luogo, a compiere opere di Pace e di Misericordia.
§ III Una riunione di membri di questo grado prende il titolo di Consiglio del Trentatreesimo Grado o dei Potenti Grandi Ispettori Generali dell'Ordine; questo Consiglio si forma e si compone come segue: 1) Nei luoghi adatti alla istituzione di un Supremo Consiglio di questo grado, l'Ispettore più anziano in grado è autorizzato, con la presente, a elevare un altro fratello alla stessa dignità, dopo essersi assicurato che questo lo abbia realmente meritato per il suo carattere, la sua istruzione e i gradi di cui è rivestito, e gli farà prestare il giuramento; 2) Questi due fratelli conferiranno insieme, e nello stesso modo, il grado a un altro membro.
§ IV Il Supremo Consiglio sarà allora costituito. Ma nessun altro Candidato sarà ammesso, se non avrà ricevuto la unanimità dei voti, dalla viva voce di ogni membro, cominciando dal più giovane, vale a dire da quello ricevuto per ultimo. Il voto negativo di uno solo dei membri deliberanti, se le sue ragioni sono giudicate sufficienti, farà rifiutare il candidato. Questa regola sarà osservata in tutti i casi analoghi. Articolo III
§ I Nei luoghi più sopra descritti, i due fratelli che per primi saranno stati elevati a questo grado saranno di diritto i due primi Ufficiali del Supremo Consiglio, cioè: il Potentissimo Monarca Gran Comandante e l'Illustrissimo Luogotenente Gran Comandante.
§ II Se il primo di questi Ufficiali muore, o abdica, o si assenta per sempre, sarà sostituito dal secondo Ufficiale, il quale sceglierà il suo successore tra gli altri Grandi Ispettori.
§ III Se il secondo Ufficiale abdica, muore o si allontana per sempre, il primo Ufficiale gli darà come successore un altro membro dello stesso grado. § IV Il Potentissimo Monarca nominerà ugualmente l'Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l'Illustre Gran Maestro delle Cerimonie e l'Illustre Capitano delle Guardie; e designerà, nello stesso modo, altri fratelli per ricoprire gli altri uffici vacanti o che potessero divenirlo.
Articolo IV
Ogni Muratore che, possedendo le qualità e le capacità richieste, debba essere elevato a questo grado sublime, pagherà anticipatamente, nelle mani dell'illustre Tesoriere del Sacro Impero, un contributo di dieci Federici d'oro o di dieci Luigi d'oro, moneta antica, o l'equivalente in danaro del paese. Quando un fratello sarà iniziato al trentesimo, al trentunesimo o al trentaduesimo grado, sarà riscossa da lui una somma equivalente di valore e per lo stesso titolo, per ogni grado. Il Supremo Consiglio sorveglierà l'amministrazione di questi fondi e ne disporrà nell'interesse dell'Ordine. Articolo V
§ I Ogni Supremo Consiglio si comporrà di nove Sovrani Grandi Ispettori Generali del trentatreesimo grado, quattro dei quali, almeno, dovranno professare la religione dominante del paese.
§ II Quando il Potentissimo Monarca Gran Comandante e il Luogotenente Gran Comandante sono presenti, tre membri sono sufficienti per comporre il Supremo Consiglio e per decidere gli affari dell'Ordine.
§ III In ciascuna grande nazione, reame, o impero d'Europa, ci sarà un solo Supremo Consiglio di questo grado. Negli stati e province di cui si compone l'America settentrionale, sia sul continente, sia nelle isole, ci saranno due Consigli, il più possibile lontani l'uno dall'altro. Negli stati e province di cui si compone l'America meridionale, sia sul continente, sia nelle isole, ci saranno ugualmente due Consigli, il più possibile lontani l'uno dall'altro. Non ci sarà che un solo Supremo Consiglio in ogni impero, stato sovrano o reame d'Asia, d'Africa, ecc.
Articolo VI Il Supremo Consiglio non esercita sempre direttamente la propria autorità sui gradi al di sotto del diciassettesimo o Cavaliere di Oriente, di Occidente. A seconda delle circostanze e delle località, può delegare la propria autorità anche tacitamente. Ma il suo diritto è imprescrittibile, e tutte le Logge e tutti i Consigli di Perfetti Muratori, di qualunque grado siano, sono, per il presente articolo, tenuti a riconoscere in coloro che sono investiti del trentatreesimo grado l'autorità dei Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, di obbedir loro, e, infine, di rispondere con fiducia a tutte le domande che essi potessero fare per il bene dell'Ordine, in virtù delle sue leggi, delle presenti Grandi Costituzioni e dell'autorità delegata a questi Ispettori, che sia una autorità generale o speciale, o anche temporanea e personale.
Articolo VII
Tutti i Consigli e tutti i Muratori di grado superiore al sedicesimo hanno diritto di fare appello al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà permettere loro di presentarsi e di farsi ascoltare di persona. Quando si trattasse di una questione di onore tra Muratori, di qualunque grado essi siano, la causa sarà portata direttamente davanti al Supremo Consiglio che deciderà in prima e ultima istanza.
Articolo VIII
Un Grande Concistoro di Principi Muratori del Real Segreto sceglierà il suo Presidente tra i membri del trentaduesimo grado che lo compongono; ma in ogni caso gli atti di un Gran Concistoro non avranno valore che quando saranno stati preventivamente sanzionati dal Supremo Consiglio del trentatreesimo grado; il quale, dopo la morte di Sua Augusta Maestà il Re, Potentissimo Monarca e Comandante Generale dell'Ordine, erediterà l'autorità suprema muratoria e la eserciterà in tutta l'estensione dello stato, del regno o dell'impero che sarà stato posto sotto la sua giurisdizione. Articolo IX
Nei paesi sottomessi alla giurisdizione di un Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, regolarmente costituito e riconosciuto da tutti gli altri Supremi Consigli, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale o Deputato Ispettore Generale potrà fare uso della propria autorità, a meno che non sia stato riconosciuto da quello stesso Supremo Consiglio e che non abbia ottenuto la sua approvazione. Articolo X
Nessun Deputato Ispettore Generale, ammesso e fornito di patente in precedenza o in un secondo tempo in virtù delle presenti Costituzioni, potrà con la propria autorità privata conferire ad alcuno il grado di Cavaliere Kadosh o altro grado superiore, né fornirne le patenti. Articolo XI
Il grado di Cavaliere Kadosh, così come il trentunesimo e il trentaduesimo grado, non sarà conferito che a Muratori che ne siano stati giudicati degni; e questo in presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali. Articolo XII
Quando piacerà al Santissimo e Grande Architetto dell'Universo di chiamare a Sé Sua Augusta Maestà il Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Comandante e Vero Conservatore dell'Ordine, ecc. ecc., ogni Supremo Consiglio di Sovrani Grandi Ispettori Generali, già regolarmente costituito e riconosciuto, o che sarà ulteriormente costituito e riconosciuto in virtù dei presenti statuti, sarà di pieno diritto investito legittimamente di tutta l'autorità muratoria della quale Sua Maestà è attualmente rivestita. Ogni Supremo Consiglio eserciterà la sua autorità quando sarà necessario e in qualunque luogo, in tutta l'estensione del paese sottoposto alla sua giurisdizione; e se, a causa di illegalità, ci fosse ragione per protestare, sia trattandosi di Patenti o di poteri accordati ai Deputati Ispettori Generali, sia trattandosi di qualunque altro argomento, se ne farà una relazione che sarà indirizzata a tutti i Supremi Consigli dei due emisferi.
Articolo XIII
§ I Ogni Supremo Consiglio del trentatreesimo grado potrà delegare uno o più Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine che lo compongono, al fine di fondare, costituire e stabilire un Consiglio dello stesso grado in tutti i paesi menzionati nei presenti statuti, a condizione che essi obbediscano puntualmente a ciò che è stabilito al terzo paragrafo dell'articolo II precedente, così come alle altre disposizioni della presente Costituzione.
§ II Il Supremo Consiglio potrà ugualmente dare a questi Deputati il potere di accordare patenti ai Deputati Ispettori Generali, i quali dovranno almeno avere ricevuto regolarmente tutti i gradi che possiede un Cavaliere Kadosh, delegando loro quella parte della loro autorità suprema che sia necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare le Logge e i Consigli, dal quarto al ventinovesimo grado inclusi, nei paesi nei quali non ci siano alcuna Officina o Consiglio dei gradi sublimi legalmente costituiti.
§ III Il manoscritto del Rituale dei gradi sublimi non sarà affidato che ai due primi Ufficiali di ogni Consiglio o a un fratello incaricato di costituire un Consiglio degli stessi gradi in un altro paese. Articolo XIV
In tutte le cerimonie muratorie dei gradi sublimi e in tutte le processioni solenni dei Muratori in possesso di tali gradi, il Supremo Consiglio marcerà per primo, e i due primi Ufficiali prenderanno posto dopo tutti gli altri membri e saranno immediatamente preceduti dal grande stendardo e dalla spada dell'Ordine. Articolo XV
§ I Un Supremo Consiglio deve riunirsi regolarmente nei primi tre giorni di ogni terza luna nuova; si riunirà più spesso, se gli affari dell'Ordine lo esigessero e fosse urgente occuparsene.
§ II Oltre alle grandi feste solenni dell'Ordine, il Supremo Consiglio ne avrà tre particolari ogni anno, vale a dire: il giorno delle calende di ottobre, il ventisette dicembre e il giorno delle calende di maggio. Articolo XVI
§ I Per essere riconosciuto e godere dei privilegi connessi al trentatreesimo grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generale sarà munito di Patenti e di lettere di accreditamento il cui modello si trova nel Rituale del grado. Queste lettere gli saranno rilasciate a condizione di versare al Tesoro del Sacro Impero la somma che ogni Supremo Consiglio stabilirà per la sua giurisdizione non appena sarà costituito. Il detto Sovrano Grande Ispettore Generale pagherà ugualmente un Federico, o un Luigi, moneta antica, o l'equivalente in valuta del paese, all'illustre Segretario, in pagamento del suo lavoro per la spedizione delle dette lettere e per la apposizione del Sigillo.
§ II Ogni Sovrano Grande Ispettore Generale terrà, inoltre, un registro dei suoi atti; ogni pagina sarà numerata; la prima e l'ultima pagina saranno segnate e siglate per constatarne l'identità. Si dovranno trascrivere su questo registro le Grandi Costituzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali dell'Arte sublime della Libera Muratoria. L'ispettore stesso sarà tenuto a riportare successivamente tutti i suoi Atti, a pena di nullità o anche di interdizione. I Deputati Ispettori Generali sono tenuti a fare lo stesso con le stesse penalità.
§ III [Gli Ispettori Generali] si scambieranno le loro Patenti e i loro registri, e vi apporranno la constatazione reciproca del luogo ove si siano incontrati e riconosciuti. Articolo XVII
La Maggioranza dei voti è necessaria per legalizzare gli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, nei luoghi ove esiste un Supremo Consiglio del trentatreesimo grado, legalmente costituito e riconosciuto. Di conseguenza in un paese o territorio sotto la dipendenza di un Supremo Consiglio nessuno di questi Ispettori potrà esercitare individualmente la sua autorità, a meno di non averne ottenuto l'autorizzazione dal detto Supremo Consiglio, e nel caso in cui L'Ispettore appartenga a un'altra giurisdizione, a meno di non essere stato riconosciuto da una dichiarazione alla quale la formula ha fatto dare il nome di Exequatur. Articolo XVIII
Tutte le somme raccolte per fare fronte alle spese - vale a dire il costo dei Ricevimenti - e quelle che sono percepite a titolo di spese di iniziazione ai gradi al di sopra del sedicesimo fino al trentatreesimo compreso, saranno versate nel Tesoro del Sacro Impero, sotto il controllo dei Presidenti e dei Tesorieri dei Consigli e delle Sublimi Logge di questi gradi, così come dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, dei loro Deputati, dell'illustre Segretario e dell'Illustre Tesoriere del Sacro Impero. Il Supremo Consiglio reggerà e sorveglierà l'amministrazione e l'impiego di queste somme: se ne farà rendere, ogni anno, un resoconto esatto e fedele, e avrà cura di informare le Officine alle sue dipendenze.
DECRETATO, FATTO E APPROVATO in Grande e Supremo Consiglio del trentatreesimo grado, regolarmente costituito, convocato e riunito, con l'approvazione e la presenza di Sua Augusta Maestà, FEDERICO, secondo del nome, per grazia di Dio Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc. ecc., Potentissimo Monarca, Grande Protettore, Gran Comandante, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell'Ordine. Il giorno delle calende - primo di maggio, A[nno] Lucis 5786 e dell'era cristiana il 1786.
Firmato (1) STARK ......................
H. WILLHELM D'ESTERNO ......................
WOELLNER ......................
APPROVATO e dato nella nostra Residenza Reale di Berlino, il giorno delle calende - primo maggio, anno di grazia 1786, e del nostro regno il 47mo. Firmato FEDERICO.
1 - Nota alla copia pubblicata nel 1834 in Francia: Questi asterischi segnano il luogo di alcune firme divenute illeggibili, per l'effetto degli sfregamenti o dell'acqua di mare, alla quale la copia conforme di questo documento, scritto su pergamena, fu accidentalmente esposta numerose volte. |