Carissimi e splendidi Fratelli, consentitemi di aggiungere i miei complimenti a quelli di tanti altri (Fratelli e non) che visitano e usufruiscono del Vostro sito.
Sono Carlo B. della Rispettabile Logia "Cavalieri della Libertà" 555 all'Oriente di Milano. Mi definisco un "ricercatore", ma non mi si fraintenda, sono soltanto uno storico interessato alle vicende del nostro Rispettabilissimo Ordine.
I vostri studi e le tavole che pubblicate sono certamente di altro spessore, ma possedete una sezione di Domande e Risposte dove trovano ospitalità anche altri temi oltre lo "spirituale".
Allora ecco che mi rivolgo a Voi certo di ottenere una risposta.
Il 4 Settembre del 1929 la G.L.U. di Inghilterra adottò quello che è noto come: "Basic Principles for Grand Lodge Recognition", Le altre due Grandi Logge Britanniche, adottarono lo stesso documento o ne elaborarono dei propri?

 

Carissimo Carlo, ci fai arrossire...
Il «Basic Principles for Grand Lodge Recognition» adottato dalla G.L.U. di Inghilterra il 4 settembre del 1929 è esclusivamente di quella Gran Loggia. Ogni G.L. ne ha dei propri. Il G.O.I. per esempio ha il suo: "
Principi fondamentali per i riconoscimenti" elaborato nella Gran Loggia del 21 marzo 1987, modificato poi nella Gran Loggia del 20 marzo 1997.
Quindi le due Grandi Logge Britanniche adottarono ciascuna un documento, diverso, relativo alla stessa materia; quella d'Irlanda su 11 punti, 8 quella Scozzese; la G.L. di Irlanda (il 6 ottobre 1938) una «Declaration» e la G.L. di Scozia (nel febbraio 1961), dei «Basic Principles of Grand Lodge Recognition».

Ti forniamo, di seguito, la esatta traduzione dei due documenti, non per offrire tentazioni al gusto tutto latino della ricerca del pelo nell'uovo, né per esegizzare dottamente le già più che evidenti tracce dell'epoca in cui si dovette - sotto identica spinta - procedere alla redazione di essi: il 1929 e il 1961 sono reciprocamente remoti ma da entrambi è ancora più remoto il 1938.
La loro cognizione ci sembra importante solo per confermare che la Massoneria è universale non per effetto di quei documenti ufficiali ma del patrimonio unico di tradizione dal quale essi sono stati ricavati.
La reale coincidenza del contenuto di essi, e di quanti altri analogamente ciascuna Comunione regolare ha redatto, risulta dal permanere di strettamente fraterne relazioni, malgrado l'apparente difformità degli «Standards» adottati.


DICHIARAZIONE DELLA G. L. DI IRLANDA

1. Da tempo la Gran Loggia di Irlanda ha giudicato desiderabile stabilire in forma precisa gli scopi della Massoneria quali coerentemente praticati sotto la sua giurisdizione da quando essa divenne un corpo organizzato nel 1725 ed anche a definire i principi regolari delle sue relazioni con quelle altre Grandi Logge con le quali è in fraterno accordo.
2. Agli effetti di descrizioni che sono state ricevute e di rapporti recentemente pubblicati i quali hanno distorto od oscurato i veri oggetti della Massoneria, è ancora una volta considerato necessario porre in evidenza certi principi fondamentali dell'Ordine.
3. La prima condizione di ammissione nello, e di appartenenza allo, Ordine è una credenza nell'Ente Supremo. Questo è essenziale e non ammette compromessi.
4. La Bibbia, considerata dai Massoni come il Volume della Legge Sacra, è sempre aperta nelle Logge. Ogni Candidato è richiesto di assumere le proprie obbligazioni su tale Libro o sul Volume che egli adotta per la sua fede particolare per impartire santità ad un giuramento o ad una promessa assunti sopra di esso.
5. A chiunque entri in Massoneria è dapprima strettamente proibito di favorire qualsiasi atto che possa avere una tendenza a sovvertire la pace e il buon ordine della società; egli deve tributare la debita obbedienza alle leggi di ogni Stato dove risieda o che gli possa dare protezione e non può mai trascurare la dovuta fedeltà al Sovrano della sua terra natia.
6. Mentre la Massoneria Irlandese così inculca in ogni suo membro i doveri di lealismo e di civismo, essa riconosce ai singoli il diritto di mantenere le loro proprie opinioni riguardo alla cosa pubblica. Ma a nessuno in nessuna Loggia e mai nella qualità di Massone è consentito discutere o esprimere le proprie opinioni su questioni teologiche o politiche.
7. La Gran Loggia ha sempre coerentemente rifiutato di esprimere qualsiasi opinione su questioni di politica estera o interna, sia in patria che all'estero, e non consente che il proprio nome sia associato con alcuna azione, per quanto umanitaria essa possa apparire, che trasgredisca la sua inalterabile politica di astenersi da ogni questione inerente le relazioni fra un governo e l'altro o fra partiti politici o da questioni quali contrastanti teorie di governo.
8. La Gran Loggia è consapevole che esistono Corpi, sedicenti Massonici, che non aderiscono a tali principi e quando esista un tale atteggiamento la Gran Loggia di Irlanda rifiuta assolutamente di avere qualsiasi relazione con tali Corpi o di considerare questi come Massonici.
9. Questa Gran Loggia è un Corpo Sovrano e indipendente praticante la sola Massoneria entro i tre Gradi e solo nei limiti definiti nella sua Costituzione come «pura Antica Massoneria». Essa non riconosce né ammette l'esistenza di qualsiasi autorità Massonica superiore, comunque chiamata.
10. In più di una occasione la Gran Loggia ha rifiutato, e continua a rifiutare, di partecipare a Conferenze con cosiddette Associazioni Internazionali pretendenti di rappresentare la Massoneria, che ammettono alla appartenenza Corpi difformi dalla stretta conformità ai principi sui quali è fondata la Gran Loggia di Irlanda. La Gran Loggia non ammette alcuna di tali pretese né che possano le sue opinioni venire rappresentate da nessuna di tali Associazioni.
11. Non vi è segreto riguardo ad alcuno dei principi basici di Massoneria, dei quali si è detto sopra. La Gran Loggia intende sempre considerare il riconoscimento di quelle Grandi Logge che professano, e praticano, e possono dimostrare che esse hanno coerentemente professato e praticato tali stabiliti ed inalterati principi ma in nessun caso intende entrare in discussione con una opinione a qualsiasi nuova o variata interpretazione di questi. Essi debbono venire accettati e praticati di pieno animo e nella loro interezza da coloro che desiderano essere riconosciuti come Massoni dalla Gran Loggia di Irlanda.


PRINCIPI BASICIDI RICONOSCIMENTO DI GRAN LOGGIA, PER LA GRAN LOGGIA DI SCOZIA.


La Gran Loggia di Scozia intende prendere in considerazione il riconoscimento di quelle Grandi Logge soltanto che professano e praticano e possono dimostrare che le loro Logge costituenti ed i membri di esse hanno professato e praticano i principi basici di Massoneria tenuti da tempo immemorabile e che sono stati accettati come tali dalle Grandi Logge regolari. Tali principi stabiliti e inalterabili devono essere accettati e praticati di pieno animo da coloro che desiderano essere riconosciuti come Massoni regolari dalla Gran Loggia di Scozia.
Tali principi sono:
1. Che una credenza nell'Ente Supremo sia una qualificazione essenziale per l'appartenenza.
2. Che la Bibbia, considerata dai Massoni come il Volume della Legge Sacra, sia sempre aperta nelle Logge, e che ogni candidato sia richiesto di assumere la sua obbligazione su tale Libro, o sul Volume che è tenuto dalla sua fede particolare a conferire santità al giuramento o promessa assunti sopra di esso.
3. Che le tre Grandi Luci della Massoneria (segnatamente, il Volume della Legge Sacra, la Squadra e il Compasso) sia sempre in mostra quando la Gran Loggia o le sue Logge subordinate sono al lavoro.
4. Che l'appartenenza della Gran Loggia e delle singole Logge sia composta esclusivamente di uomini; e nessuna Loggia possa avere relazione Massonica di qualsiasi genere con Logge miste o Corpi che ammettono donne.
5. Che la Gran Loggia deve avere giurisdizione sovrana sulle Logge sotto il suo controllo, ossia, essa deve essere una organizzazione responsabile, indipendente, autogovernantesi, con esclusiva ed indisputata autorità sull'Arte dei Gradi Simbolici ( Apprendista, Compagno e Maestro) nella sua giurisdizione; e non deve in alcun modo essere soggetta o dividere tale autorità con un Supremo Consiglio od altra Potenza Massonica rivendicante qualsiasi controllo o supervisione su tali gradi.
6. Che ad ogni membro deve essere strettamente proibito di esprimere qualsiasi atto che possa avere una tendenza a sovvertire la pace e il buon ordine della società; che egli deve tributare la debita obbedienza alle leggi di qualsiasi Stato nel quale possa risiedere o che possa dargli protezione e che egli non debba mai trascurare la dovuta fedeltà al Sovrano o alla Autorità Costituzionale della sua terra nativa.
7. Che ( mentre si riserva il diritto dei singoli ad avere le loro proprie opinioni sulla cosa pubblica) né in Loggia né mai nella qualità di Massone possa un membro permettersi di discutere o di proporre le proprie opinioni su questioni teologiche o politiche.
8. Che i principi degli
Antichi Landmarks, costumi ed usi nell'Arte stabiliti debbono essere strettamente osservati in tutte le Logge.

La sostanziale omogeneità di documenti raccolti sì da uomini in diverse epoche ma ricavati da un medesimo corpo di tradizioni, ne conferma l'autorità.

La Montesion