Statuti e ordinanze che devono osservare tutti i maestri muratori di questo regno, emanati da William Schaw, Maestro delle Opere di Sua Maestà e Sorvegliante Generale del mestiere, col consenso dei Maestri. A Edimburgo, il 28° giorno di Dicembre, l’anno di Dio Mille e Cinquecento Novantotto.
1) Osserveranno e guarderanno tutte le ordinanze precedentemente emanate dai loro predecessori, concernenti i privilegi del loro mestiere, e in particolare saranno sinceri gli uni con gli altri e vivranno insieme nella carità poiché sono diventati per giuramento fratelli e compagni del mestiere.
2) Obbediranno ai loro sorveglianti, diaconi e maestri per tutto ciò che concerne il mestiere.
3) Saranno onesti, fedeli e diligenti nello svolgere le loro mansioni, e si condurranno con dirittura verso i maestri o i proprietari delle opere che intraprenderanno, che siano pagati a opra o alloggiati e nutriti o pagati a settimana.
4) Nessuno intraprenderà un’opera, grande o piccola, se non è capace di eseguirla con competenza, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire o di un quarto del valore dell’opera, senza pregiudizio del danno e delle penali da pagare ai proprietari dell’opera, secondo la stima e il giudizio del Sorvegliante Generale, o in sua assenza secondo la stima dei sorveglianti, diaconi e maestri della contea ove l’opera è in costruzione.
5) Nessun maestro prenderà il lavoro di un altro, dopo che costui si sia accordato col proprietario dell’opera, che fosse un contratto scritto, un accordo con caparra o un accordo verbale, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
6) Nessun maestro riprenderà un’opera alla quale altri maestri abbiano lavorato, finché chi lo ha preceduto non abbia ricevuto il salario del lavoro compiuto, sotto pena della medesima ammenda. 7) In ogni loggia nella quale i muratori sono ripartiti, si sceglierà ed eleggerà ogni anno un sorvegliante che abbia cura di questa loggia, e ciò col suffragio dei maestri delle logge e col consenso del loro Sorvegliante Generale, se è presente. Altrimenti lo si informerà che per l’annata è stato eletto un sorvegliante, affinché gli possa inviare le sue direttive. 8) Nessun maestro prenderà più di tre apprendisti in vita sua, se non col consenso speciale di tutti i sorveglianti, diaconi e maestri della contea ove abita l’apprendista che vuol prendere in più. 9) Nessun maestro prenderà o si legherà un apprendista per meno di sette anni, e di più non gli sarà permesso fare di questo apprendista un fratello e compagno del mestiere se questi non avrà servito altri sette anni dopo la fine del suo apprendistato, salvo dispensa speciale accordata dai sorveglianti, diaconi e maestri riuniti per giudicarne, e dopo che si siano sufficientemente provati il valore, la qualificazione e l’abilità di colui che desidera essere fatto compagno del mestiere; questo sotto pena di quaranta lire, da far ricadere su colui che sarà stato fatto compagno del mestiere contravvenendo a questa ordinanza, senza pregiudizio delle pene che gli potranno essere inflitte dalla loggia alla quale appartiene. 10) Non sarà permesso ad alcun maestro di vendere il suo apprendista a un altro maestro, né di liberarsi con una somma di denaro dagli anni di apprendistato che deve all’apprendista stesso, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire. 11) Nessun maestro riceverà un apprendista senza informarne il sorvegliante della loggia alla quale appartiene, in modo che il nome dell’apprendista e il giorno della sua ricezione possano essere debitamente registrati. 12) Nessun apprendista sarà introdotto senza che sia rispettata la medesima regola, come dire che la sua introduzione sarà registrata. 13) Nessun maestro o compagno del mestiere sarà ricevuto o ammesso, se non alla presenza di sei maestri e di due apprendisti introdotti, il sorvegliante della loggia essendo uno dei sei; il giorno della ricezione di detto compagno del mestiere o maestro sarà debitamente registrato, e il suo nome e il suo marchio saranno iscritti nel libro coi nomi dei sei che l’hanno ammesso e quelli degli apprendisti introdotti; i nomi degli istruttori che si devono scegliere per ciascun recipiendario daranno ugualmente iscritti nel libro. Tutto ciò a condizione che nessun uomo sia ammesso senza che si sia esaminata e sufficientemente provata la sua abilità e il suo valore nel mestiere al quale è chiamato. 14) Nessun maestro lavorerà ad alcuna opera di muratoria sotto l’autorità o la direzione di un altro uomo del mestiere avendo preso in carico un’opera di muratoria. 15) Nessun maestro o compagno del mestiere accoglierà un cowan (muratore a secco, N.d.T.) per lavorare con lui, né lascerà che alcuno dei suoi aiutanti lavori con dei cowans, sotto pena di un’ammenda di venti lire ogni volta che qualcuno contravverrà a questa regola. 16) Non sarà permesso a un apprendista introdotto di intraprendere per un proprietario un lavoro o un’opera di un valore superiore alle dieci lire, sotto pena di un’ammenda di venti lire, e dopo aver eseguito questo lavoro non ne intraprenderà altri senza il permesso dei maestri o del sorvegliante del circondario. 17) Se qualche contestazione, litigio o dissenso nasce fra dei maestri, degli aiutanti o degli apprendisti introdotti, che le parti convengano e facciano conoscere la causa del loro litigio ai sorveglianti e ai diaconi della loro loggia entro il termine delle ventiquattro ore, sotto pena di un’ammenda di dieci lire, di modo che possano essere riconciliati e messi d’accordo e che le loro contese possano essere appianate dai sorveglianti, diaconi e maestri. Se avviene che una delle parti si intestardisce e si ostina, saranno esclusi dai privilegi della loro loggia e non sarà più permesso loro di lavorarvi finché non verranno a resipiscenza davanti ai sorveglianti, ai diaconi e ai maestri, come si è detto. 18) Tutti i maestri, imprenditori d’opere, veglieranno a che le impalcature e le passerelle siano solidamente installate e disposte, in modo che nessuna persona impiegata all’opera risulti ferita per la loro negligenza ed incuria, sotto pena di essere privati del diritto di lavorare come maestri incaricati di opere, e di essere condannati per il resto dei loro giorni a lavorare sotto gli ordini di un altro maestro principale incaricato di opera. 19) Nessun maestro accoglierà o impiegherà l’apprendista o l’aiutante di un altro maestro, che sia fuggito dal servizio di questo maestro o se l’ha accolto, non lo terrà con sé quando sarà informato della sua situazione, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire. 20) Tutte le persone appartenenti al mestiere di muratore si riuniranno a tempo e luogo debitamente annunciati, sotto pena di un’ammenda di dieci lire. 21) Tutti i maestri che saranno stati convocati ad una assemblea o riunione presteranno il giuramento solenne di niente nascondere o dissimulare delle colpe o mancanze che avranno potuto commettere gli uni verso gli altri; né delle colpe o mancanze che sapranno che tal uomo del mestiere abbia potuto commettere verso i proprietari delle opere delle quali sono incaricati, sotto pena di una ammenda di dieci lire da imporre su coloro che avranno dissimulato tali colpe. 22) Si ordina che tutte le ammende previste qui sopra siano imposte sui delinquenti e contravventori a queste ordinanze dai sorveglianti, diaconi e maestri delle logge ai quali appartengono i colpevoli, e che il ricavato sia destinato ad un uso pio secondo l’avviso e la coscienza delle persone suddette. E al fine che queste ordinanza siano eseguite ed osservate quali esse sono state emanate, tutti i maestri riuniti nel giorno precedentemente indicato si impegnano e si obbligano ad obbedir loro fedelmente. Per questa ragione il loro Sorvegliante Generale ha chiesto la loro sottoscrizione autografa, al fine che una copia autentica ne sia inviata a ciascuna loggia particolare di questo regno.
William SCHAW, Maestro delle Opere |