Art.1 – Tutti i Carbonari si chiamano Buoni Cugini; di qualunque paese essi siano, e dovunque trovinsi, sono sempre membri dell’ordine cui appartengono, e fanno parte integrale della società, poiché la Carboneria forma una sola famiglia, essendo unico l’oggetto a cui tende. Art.2. – La Carboneria è un ordine che ha per oggetto la perfezione della società civile. Art.3. – In qualunque paese dove esistono dieci Buoni Cugini Carbonari alla meno, potrà installarsi una vendita regolare. Art.4. – La vendita non è altro che la riunione dei buoni cugini Carbonari. Art.5. – La vendita adotta un titolo distintivo, ed il suo paese assume il titolo di Ordine: tutte travagliano (operano) sotto gli auspici del glorioso S. Teobaldo, la cui festa si celebra il I° luglio. Art.6. – Ogni vendita di qualunque grado avrà indispensabilmente sette dignitari, cioè Gran Maestro, primo assistente, secondo assistente, oratore, segretario, tesoriere, archivista. Possano avere degli ufficiali, che saranno in appresso nominati. I primi tre dignitari si chiamano Luci. |