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Governo Provvisorio di S.M. l’Imperatore d’Austria

 

 

Il Barone Stefanini

 

Generale dell’Armata di S.M. I.R.A. Cavaliere dell’Ordine

Di Maria Teresa, e Governatore Civile e Miitare

Delle tre Legazioni, ossia Dipartimenti

 

 

Essendo stato pubblicato a Milano in conformità alle intenzioni manifestate da S.M. l’Augustissimo Imperatore ec. D’Ordine di Sua Eccellenza il Sig. Maresciallo Governatore Commissario Plenipotenziario Conte BELLEGRADE Presidente della R. Cesarea Reggenza Provvisoria di Governo in Milano una provvida Legge riguardante Gli ordini segreti, adunanze, corporazioni, e fratellanze secrete in tutta la Lombardia Austriaca, e nelle Provincie alla medesima di recente aggregate, stimo conveniente di mettere di conformità in vigore quanto è stato prescritto sul tal proposito nel mentovato stato e Provincie anche per la dovuta osservanza in questi tre Dipartimenti.

Art. I. Gli Ordini segreti, le Adunanze, Corporazioni, e Fratellanze secrete come sarebbero Le Logge di così detti Franchi Massoni ed altre consimili qualunque ne sia la denominazione, delle quali non si conosca di preciso oggetto, o le cui discipline, ed operazioni appaiono enigmatiche, sono, e s’intendono a tutto rigore proibite.

Art. II. I Contravventori al disposto Articolo precedente saranno puniti colla detenzione non minore a due Mesi, né maggiore di un Anno, e con la perdita di tutti gli effetti, mobili, danaro e diritti spettanti alla illecita unione.

Gli Individui addetti al Regio, e pubblico servizio, che ne facessero parte saranno inoltre Destituiti ed incapaci di compiere ulteriore impieghi.

Art. III. Coloro, che avranno scientemente somministrato per le suddette conventicole, sia Gratuitamente, sia contro mercede, o corrispettivo qualunque, case, stanze ed altri simili luoghi, verranno puniti con una multa dalle lire duecento alle lire mille, Se questi individui appartenessero essi pure alla conventicola, oltre alla multa, saranno assoggettati alla detenzione prescritta pei recidivi nell’articolo precedente.

Art. IV. Col disposto in questa Determinazione non s’intende per niente derogato alle vigenti Leggi penali sugli attentati contro l’interna, ed esterna sicurezza dello Stato, come neppure alle Leggi, e Regolamenti in corso sulle associazioni in genere.

Art. V. In questo stesso incontro vuolsi seriamente vietato ogni e qualunque mal consigliato Discorso di politica ne’ pubblici luoghi, e per la docilità degli Abitanti in queste Provincie, si ha motivo di credere, che ognuno si farà un dovere di evitarli, onde non avventurarsi a dispiacevoli mezzi di rigore, i quali sarebbero irremissibilmente adoperati contro chiunque venisse dalla oculata vigilanza del Governo scoperto trasgressore del devieto medesimo.

 

Le Autorità Giudiziarie e Politiche, ciascuna in ciò che le riguarda, terranno mano forte per l’esecuzione della presente Determinazione che sarà pubblicata.

Bologna li 14 Marzo 1815

Stefanini

 

 

Indice

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 Contro gli Intrighi Massonici 1929