VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D’ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo 1 Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare alla Autorità di Pubblica Sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dalla Autorità predetta per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica. L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta. I contravventori sono puniti con l’arresto non inferiore a tre mesi e con l’ammenda da L. 2000 a 6000. Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30.000, oltre l’interdizione dai Pubblici Uffici per cinque anni. In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con Decreto del Prefetto. Articolo 2 Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Province e dei Comuni, o di Istituti sottoposti alla Legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall’impiego o comunque licenziati. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengono, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1925 Vittorio Emanuele Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. |