"Ballet"

Praetorius Michaël 1571 - 1621

Il documento è la trascrizione dell'intervento al Senato dell'Onorevole Adriano De Cupis, prima del voto per la messa al bando della Massoneria in Italia nel 1925.

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Onorevoli Colleghi — La primitiva intitolazione di questo disegno di legge, il rumore che suscitò la discussione viva e nobile, a parte qualche inevitabile quanto inutile ed innocua deviazione, dell'altra Camera, la polemica della stampa permettono di non spendere molte parole nel dichiarare l'oggetto del disegno di legge, che tutti dal più al meno, conoscono. «Le Società Segrete» più semplicemente con un nome solo «La Massoneria». Tale individuazione in questo solo nome è ormai consacrata da tutta la discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento, nel quale dell'oggetto del disegno di legge si è discusso solo nei riguardi della Massoneria, inutilmente essendosi tentato di estendere ad altre ipotetiche società secrete che volevansi ravvisare in alcuni istituti religiosi di rito cattolico. La individuazione dell'oggetto del disegno di legge nella Massoneria è consacrata ancora dalle parole con le quali nella conclusione di quella discussione il Presidente del Consiglio, sinteticamente, secondo suo stile, ogni altro argomento stringeva dicendo: «É enorme che funzionari di altissimo grado frequentino le Loggie, informino le Loggie, prendano ordini dalle Loggie». Ed è veramente enorme!
Queste poche conclusive parole del Presidente del Consiglio non solo individuano il soggetto cui il disegno di legge riguarda, ma determinano nello stesso tempo il suo contenuto, il suo scopo: il quale in sostanza consiste nella intenzione e giusta e commendevole di assicurare il libero svolgimento dell'azione statale; francare la politica nazionale da settarie influenze straniere; sottrarre le Amministrazioni dello Stato al potere di altri enti che non sono lo Stato.
Da questo punto di vista si è creduto di potere affermare che questo disegno di legge costituisce l'atto terminativo della azione fascista; e su questo io non dirò verbo, lasciandone il giudizio a chi, nella direzione del fascismo e nel possesso del potere è meglio in grado di giudicarne; io mi permetto solo di dire che sia o non sia questo un atto terminativo del fascismo, di che non può importare se non relativamente per far giudizio del Governo, è certamente un atto di coraggio, di cui gli va data lode; e in partita di Dare ed Avere somma non poco nelle Attività.
Alte grida si sono sollevate, ed era naturale, contro questo disegno di legge, nel quale si è voluto vedere, o meglio, si è voluto far credere che si compia un atto di prepotenza dittatoria con violazione di diritti fondamentali e con la conseguente, inseparabile manomissione dello Statuto: accuse oramai abituali negli oppositori del Governo nazionale, il quale tante contrarie abitudini nel trattamento della cosa pubblica ha dovuto scuotere e spezzare.
Ma senza divagare dall'argomento del presente disegno di legge, può con tutta sicurezza affermarsi che non è davvero il caso di vedere in esso alcun atto di dittatoria prepotenza. In tutto il corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento, per parte di coloro che parlarono in favore, per parte del Ministro guardasigilli, per parte del Presidente del Consiglio fu detto, ripetuto, proclamato che non è punto intenzione di fare atto di persecuzione, ma solo di sottrarsi alla sopraffazione. E che sia veramente così chiaro si parrà da ciò che or ora si dirà del vero contenuto del disegno di legge. Né di violazione di diritti fondamentali è pur da parlare perché nessun impedimento è posto al diritto di libera associazione, e vuolsi soltanto ovviare a gravi inconvenienti che da abusato esercizio del diritto possono derivare e sono in fatto derivati. E il diritto si è sempre detto, e si è detto con verità, è la scienza dei limiti. L'assoluto nello svolgimento della libertà individuale distruggerebbe la società. Lo Statuto è dunque salvo: esso è al suo posto, dal quale questo disegno di legge non lo scuote.
Che cosa vuol farsi adunque con questo disegno di legge? Vuolsi soltanto togliere alla Massoneria la possibilità di nuocere al saldo e retto svolgimento della azione governativa, la quale non deve trovare ostacoli nel suo cammino per raggiungere il suo fine, che è bene generale della nazione nel campo interminato delle umane attività. Liberi i 10 milioni di italiani di dare loro fede ai vantati ideali massonici, ma non deve essere loro permesso sotto questa cappa di caste fanciulle, di volgere i vantati ideali in proprio tornaconto con mezzi subdoli che un segreto impenetrabile ricopre, un segreto cui assiste da santa ausiliatrice la Menzogna. Alla Massoneria con questo disegno di legge non si chiede altro che di rinunziare al segreto con cui si copre, di agire come ogni altra associazione ispirata a scopi leciti ed onesti alla piena luce del sole.
Nella relazione con la quale viene dal Ministero presentato al Senato il disegno di legge, si fa un breve cenno delle fasi della sua vita, e non si disconosce il merito che ha potuto avere nella opera della unificazione italiana quando sotto la compressione di dominii assoluti, la idea della unificazione che quei domini minava, non poteva farsi penetrare che col segreto della congiurazione.
Più largamente di ciò si è parlato nella discussione dell'altro ramo del Parlamento; ma con la conclusione che assai discutibili sono i suoi meriti patriottici, non autentici i suoi titoli alla riconoscenza nazionale. Se alcuno dei maggiori fattori della unificazione italiana fu massone, prevalse in lui la coscienza di italiano; ed altri più alla unificazione italiana lavorarono che massoni non furono giammai. Ma non è il caso di metterci in tale questione. Oggi in questo terreno non c'è più nulla da mietere. L'Italia ha acquistalo la sua libertà siamo in regime di libertà; e la gara di governo può essere gara di partito non opera dissolvitrice di dominii che più non esistono. Oggi il Governo ha diritto di esigere che le attività nazionali siano volte al bene comune, che tutte all'opera sua diano franca e aperta collaborazione; e la Massoneria non ha in ciò meriti da vantare.
Nella opinione generale è fermo il convincimento che il più benevolo giudizio che di essa possa farsi è questo, che essa non sia ormai altro che una corporazione di mutuo soccorso: I propri fratelli avanti!
Un membro dell'altro ramo del Parlamento ha lumeggiato questo fatto mirabilmente «Io parlo, diceva, dal mio punto di vista molto forte, avendo visto spesse volte nelle Università, negli Istituti di studi superiori, in molte branche dello studio brillare a un tratto delle nullità che nessuno conosceva, chi sa per quale forza occulta! Gli onesti incontrano talvolta degli ostacoli che non è loro possibile superare, perchè è sempre possibile vincere ciò che è l'espressione del ragionamento, ma è impossibile seguire qualche cosa che ci sfugge dalle mani che si cela. Ecco perchè la lotta contro le associazioni segrete è una lotta di pura onesta».
Ma ho detto, e l'ho detto pensatamente, che il considerare la Massoneria semplicemente come una associazione di mutuo soccorso è il più benevolo giudizio che di essa può farsi, perchè peggiore cosa è il suo operare contro i fini diretti del Governo nell'opera statale.
Un altro deputato riferisce di un caso che merita di essere qui riportato, perchè è un caso tipico, caratteristico che non si crederebbe possibile se ad attestarlo non soccorresse il fatto. «Io, egli diceva, alcuni mesi sono ebbi a ricordare il caso avvenuto in Roma quando si tentò di frustrare un nobilissimo appello alla lealtà dei maestri d'Italia, l'appello sottoscritto da Giovanni Gentile che incitava gl'insegnanti delle scuole italiane a domandare alla propria coscienza se si sentissero degni e capaci di impartire l'insegnamento religioso ai figliuoli delle famiglie cattoliche, e si potè pubblicare, e io ebbi questo discreto onore, la circolare ufficiale di un club segreto che ha sede a Roma, la quale esortava i maestri massoni a presentarsi al parroco e al vescovo, a frequentare i corsi di dottrina cattolica, istituiti dalle autorità ecclesiastiche, ad andare a scuola per insegnare massonicamente (formula testuale) il catechismo cattolico».
Vedete, o signori, quale orribile figura vien fuori da questo sozzo impasto di falsità, fingimento e tradimento!
E c'è di peggio ancora per la gerarchia intenta di tale associazione, gerarchia munita di giuramento che vuole obbedienza; onde il possibile evento, al quale accennava il Presidente del Consiglio nelle poche parole che sono state sopra riportate, di gerarchie statali non concordanti con la gerarchia segreta della fratellanza massonica; e può quindi avvenire che un capo di reparto militare, e può essere dei maggiori, può trovarsi nella gerarchia massonica subordinato ad uno dei suoi dipendenti, per grado inferiore! Non fa bisogno di illustrare il pericolo che da questo stato di cose incombe. E quel che può verificarsi nell'esercito, può ugualmente verificarsi nella magistratura; può verificarsi in ogni altro ramo dell'amministrazione dello Stato. E se per quanto riguarda l'esercito e l'armata e la magistratura, l'inconveniente appare più manifesto e maggiore, non deve ritenersi che non sia privo assolutamente di effetto in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.
E qui in questa aula non può non farsi ricordo delle coraggiose parole con le quali l'opera della Massoneria fu stigmatizzata dal compianto on. Santini, che fu sempre coraggioso, e che io qui rammento con piacere e perché simpatico amico e anche perché romano, nella discussione sullo stato di previsone della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-14 (tornata 9 Maggio 1913). «La Dio mercè, egli disse, la compagine dell'esercito e dell'armata è talmente salda, talmente corazzata ed invulnerabile da resistere vittoriosamente a questo vero bacillo patogeno che è la Massoneria, associazione segreta in stridente antitesi, in perfetto contrasto con le libertà attuali, come anche ritenne Massimo D'Azeglio, che scriveva: e coi regimi liberi ogni associazione segreta deve essere proibita»».
A conforto del suo pensiero, che dovesse esplicitamente essere interdetto agli ufficiali di terra e di mare di appartenere a società segrete che li vincolino con giuramento alle loro gerarchie, adduceva l'autorità di conforme opinione dei senatori Morsa e Bava-Beccaris.
E fatti impressionanti adduceva di arrogante ingerimento della Massoneria nel comportamento anche di ufficiali generali in loro funzioni.
Rispose nella seduta del 12 maggio il ministro della guerra, on. Spingardi, anche a nome del suo collega della marina, esser doveroso che nessun membro della grande famiglia militare dovesse essere ascritto alla Massoneria: e quando avvenisse, egli aggiunse, che un ufficiale dell'esercito o dell'armata ai suoi doveri contravvenisse per influenza di società segrete, la sua eliminazione dall'esercito assolutamente s'imporrebbe...
Ora, come già si è detto, altro pensiero non può valere per gli altri funzionari dello Stato e in genere delle pubbliche Amministrazioni perché identica è la ragione, ancorché con minore apparenza di effetti. Nemo potest duobus dominis servire.
Pare che non occorra di più per annoverare la Massoneria e gli istituti congeneri «Socità Segrete» fra i collegi illeciti che il diritto romano severamente puniva.
Col presente disegno di legge non si vieta loro di esistere, ma si vuole solo che non si sottraggano al sindacato del potere costituito nascondendosi. «Le associazioni, enti, ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo Statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci ed ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica».
Tale disposizione che costituisce la parte sostanziale del contenuto del disegno di legge non è parso alla vostra Commissione che ecceda i termini nei quali secondo lo Statuto il Governo nazionale ha il diritto di muoversi ed operare. Le altre disposizioni di questo articolo e dell'art. 2° sono disposizioni completive per le sanzioni che al principio della necessaria pubblicità delle associazioni era necessario aggiungere onde non rimanesse inefficace.
Su questo però la vostra Commissione non ha potuto non soffermarsi su due punti: sull'ultimo comma del primo articolo, e sul secondo comma dell'articolo secondo.
Sull'ultimo comma del primo articolo pel quale in tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione per parte di coloro che sono tenuti a farla a termini del 2° comma dell'articolo 1 può il Prefetto sciogliere le associazioni. É parso invero che specie pel caso di dichiarazione incompiuta, che può avvenire anche incolpevolmente, e per accidentalità di poco rilievo, il potere del Prefetto possa diventare parziale od arbitrario. Nell'uso di tale potere non sarà mai abbastanza consigliata la maggiore prudenza e discrezione.
Nel secondo comma dell'art. 2 si dispone che i funzionari, impiegati, agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, delle Province e dei Comuni o d'istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti od istituti... Ora quanto al fatto della loro appartenenza attuale la disposizione a parere della vostra Commissione non incontra difficoltà di legge: ma grande difficoltà essa incontra invece quanto al fatto dell'avere appartenuto alle associazioni che il disegno di legge contempla nel tempo passato, in quel tempo nel quale in mancanza di espresso divieto di legge quelle associazioni potevano essere ritenute lecite o permesse.
Tale disposizione per quanto si riferisce al tempo passato urta contro il principio della irretroattività delle leggi; e spingerebbe poi il Governo a faticose ed inopportune indagini sulla vita dei pubblici funzionari con discutibile vantaggio dello Stato, e con sicuro turbamento della tranquillità privata che il Governo, al quale deve stare soprattutto a cuore di cattivarsi il consenso di tutte le persone di buona fede, deve studiarsi di mantenere.
Su questi due punti il vostro Ufficio centrale chiede al Presidente del Consiglio esplicite e ferme dichiarazioni, alle quali la maggioranza dell'Ufficio stesso, uno essendosi astenuto, subordina il voto che vi chiede per l'approvazione del disegno di legge.

Adriano De Cupis, senatore
Addì 31 ottobre 1925


 

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