Napoli, 10 Luglio 1751
Editto contro la Società dei Liberi Muratori.
Carlo per grazia di Dio, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme et Infante delle Spagne. Duca di Parma, Piacenza, Castro etc., Gran Principe Ereditario di Toscana etc.
In qualunque ben regolato Governo non vi è male, che più contraddica, e distrugga i principi dell'intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i Cittadini di potere a loro capriccio formar unioni, e stringersi in Società. Le leggi Romane non soffriron mai codesta usurpazione di Sovranità; e sono troppo memorabili gli esempj delle severe abolizioni di tai Collegj condennati, come illeciti, perche istituiti senza la legitima autorità, e detestati come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato. Per questi riguardi subito che anni sono ebbe passato il mare un. certo clandestino Istituto di una nuova Società nominata, de Liberi Muratori, o Francs Maçons, non pote ragionevolmente incontrare che vigorosi ostacoli, e fulminanti divieti da'Sovrani ne' loro Stati, e meritamente ora dalla S. Sede nuove detestazioni con reiterata pena di Scommunica ipso facto, ed al solo Romano Pontefice riservata.
E quantunque da per tutto questa Società sia stata rigorosamente bandita, ed i diletti nostri Sudditi sieno avvezzi a non ligarsi in Corpo, Collegio, Sodalizio, o Società alcuna, anche indirizzata ad Opere di pietà, senza la nostra Real approvazione; pure tale straniera Converticola, attentando a questa nostra maggior Regalia, ha insidiosamente penetrado sin'anche ne'nostri Domini. Quindi per ovviare ad un male si grave e dannevole di una Società troppo sospetta per la profondità del Segreto, per la vigilantissima custodia delle sue Assemblee, pel sagrilego abuso del giuramento, per l'arcana carattiristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra di essi, e per la dissolutezza delle crapole, sorgive tutte di perniciose conseguenze; la proibiamo assolutamente ne'nostri Domini sotto la pena di dover' essere i Liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati diritti della nostra Sovranità: expressamente con ciò ordinando sotto la medessima pena a tutti nostri Subditi di qualunque grado, dignità e condizione, che dalla publicazione di questa nostra Sanzione non ardiscano di arrollarsi, o d'intervenire alla predetta Società, ne in qualunque maniera direttamente o indirettamente proteggerla, o pure a lei dare a piggione, in prestito, o sotto qualsina altro titolo le loro Case, Camere, Casino, o qualsivogliano altri luoghi, e comodi. Per qual effetto prescriviamo a nostri Magistrati d'invigilare diligentemente nell'esatta osservanza di tal nostro Real Editto, di cui ne faranno eglino risponsabili, con dover rappresentare immediatamente a Noi i trasgressori di quanto in esso dalla pienezza della nostra Real Autorità si ordine, e si prescrive.
Ed affinché tutto ciò sia manifiesto a nostri Sudditi comandiamo, che il presente Editto da Noi firmato, munito col nostro Real Suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici si pubblichi nella solita forma in tutti i nostri Domini. Napoli, 10 Luglio 1751.
CARLO
Locus - Signi Vidit DANZA Praef. S.R.C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi. Gaetano Maria Brancone D. Francesco RAPOLL a Secretis.
(Archivio Segreto Vaticano, Principi, vol. 236, foglio 218).
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