| EDITTO ROTARI
- 643 -
L'editto di Rotari fu la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi, promulgato alla mezzanotte tra il 22 novembre e 23 novembre 643 da re Rotari. Di Questo editto riproduciamo, soltanto, la traduzione dell'incipit e degli articoli che più da vicino riguardano la "Storia della Massoneria", ossia gli articoli che riguardano i "Magistri Comacini".
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La traduzione è stata curata dal carissimo Fratello della Montesion Vincenzo G. Ogni diritto è riconosciuto. La Libera circolazione del documento è consentita soltanto se presente la citazione della fonte (link attivo per il sito) e dell'Autore. © Vincenzo G.
L'EDITTO ROTARI INCIPIT EDICTVM QVEM RENOVAVIT DOMINVS ROTHARI
1. Nel nome del Signore, io Rotari, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. … Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l'uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.
Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa
Se un Maestro Comancino con i suoi associati (colligantes) dovesse intraprendere la ristrutturazione o la costruzione di un edificio proprietà di una qualunque persona, dopo la chiusura del contratto oneroso, e per sfortuna dovesse occorrere la morte di qualcuno per ragioni connesse all'edificio medesimo, per la caduta di pietre o materiali, nessuna rivendicazione sarà posta al proprietario della casa, là dove ilil Maestro Comancino o chi lavora con lui (consortibus) si farà carico del risarcimento per la morte o il danno arrecato; in quanto chiunque si impegna a fare un lavoro per proprio vantaggio, deve assumerci, non ingiustificatamente, le responsabilità dei danni eventualmente arrecati. …...
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