del rispettabilissimo Ordine de' Liberi Muratori da leggersi nella Ricezione di ogni nuovo Fratello, ne' quali prescrivonsi le principali condizioni, che si richiedono ne' soggetti che aspirano ad esservi ammessi, secondo che si trovino registrati negli antichi Archivi delle Loggie sparse su la superficie della Terra, e secondo che praticano e osservano tutte le Loggie del medesimo Ordine.(1)
Capitolo I. Chiunque aspira ad essere ammesso nel Rispettabilissimo Ordine, dèe prima d'ogn'altro promettere, e solennemente giurare un sincero, ed inviolabile zelo per la Religione, per il suo proprio e natural Sovrano, e per quello, che regna in quel luogo ove sarà aperta la Loggia, come altresì di voler essere di buoni ed onesti costumi. Capitolo II. I dichiarati Ateisti sono onninamente remossi, ed esclusi dall'Ordine, a meno che non abbiano preventivamente abjurate le loro bestemmie in piena Assemblea, e così ancora ne sono affatto proscritti e privi gli Ebrei, i Turchi, ed i Gentili, dovendo tutti li membri di esso essere assolutamente Christiani, cioè professanti di alcuna delle varie Comunioni Christiane de i Battezzati. Capitolo III. Chiunque sarà medesimamente sospetto di vizio infame, nefando, e contro natura è affatto indegno di essere ammesso nella Rispettabilissima Società, a meno che non abbia date per lo spazio di tre anni prove assai chiare della sua innocenza, o almeno emenda, e del suo rispetto per il bel sesso.
Capitolo IV. Tutti coloro che lograno, ed allogano la felicità loro nel bere, nel mangiare, o in qualunque altra sorta di Crapula, e la perfezione del loro Spirito nel giuocare, fare il buffone, ad imparare la storia delle Favolette, parlare nel linguaggio delle stradelle, e nel leggere Opere vane, sono incapaci di entrare nell'Ordine. Capitolo V. Quelli che sono soliti esser bizzarri, idolatri o di soverchio amanti del proprio personale, o della figura loro, del tuppè, e degli abbellimenti, è obbligato dal dì della sua ricezione nell'Ordine a vestire semplice, e positivo, senza galloni, senza ricami, senza frangie, e fuori di ornamenti femminili per tutto lo spazio del suo Noviziato. Capitolo VI. Gl'ippocriti tristi, ed in probità, e nel valore, e nella falza divozione, e nella severa morale, sono proscritti dalla Società. Capitolo VII. Chi averà contratto Nemistà con alcun Membro della Società non potrà essere ammesso se prima non averà promesso di pacificarsi intieramente con colui ch'è suo Nemico, tosto che lo vedrà nell'Adunanza e Società, e lo tratterà per l'avvenire leale Amico e Fratello. Capitolo VIII. Coloro che bramano essere ammessi nell'Ordine dovranno indispensabilmente esser disposti e risoluti dal primo momento della ricezione loro di non mostrare il menomo risentimento, o prendere alcuna vendetta contro alcuno de' Fratelli sia per qualunque motivo, disputa, ed occasione che possa mai insorgere, siasi dentro o fuori di Loggia ma deesi riconoscere in obbligo di proporre le giuste sue lagnanze al gran Consesso de' Maestri, ed attender da quelli il Compenso, o la Composizione delle pendenze, dipendendo assolutamente dalla prudenza e dall'Arbitrio di questi cui resta appoggiata la Cura di comporre ed accomodare ogni pendenza, che insorger potesse per avventura tra gli Associati. Essendo questo un Articolo indispensabile, altrimenti sarebbe un procedere diametralmente contro la mente universale degli ottimi e fondamentali Statuti dell'Ordine; la cui vera e seria, ed importante mira consiste sopra il tutto nel mantenere sempre un intemerata, inalterabile, e perfetta Amicizia e fratellanza fra tutti i Membri del rispettabilissimo Corpo. Capitolo IX Dee molto meno esser lecito a qualunque de' Confratelli, trovandosi in conversazione o in qualsisia Ridotto il motteggiare, o con saletti male approposito discorrere sopra i defetti e debolezze di alcuno de' Fratelli; ma si dee riconoscere in obligo preciso di parlarne sempre bene, e vantaggiosamente per modo che dovrà con prudenza, anzi scusare e coprire nel miglior modo che li sarà possibile e potrà in buona maniera riuscirli, tutti quei difetti, piccole leggerezze e mancamenti che in quel tal Fratello ritroveransi.
Capitolo X. Conciosiachè la principal massima fondamentale a base di tutte le altre che ci propone la rispettabilissima Società si è quella di sempre convivere tra Fratelli in una inalterabile e scambievole e sincera Amistà e Fratellanza; perciò rigorosamente ella comanda che ogni qual volta taluno prima di essere ammesso avesse cicisbeato o fusse attualmente Cicisbeo della Moglie di qualunque Fratello, in tal caso debba egli solennemente giurare di astenersi in avvenire da simile cicisbeatura, affinché non possa darsi la menoma occasione di rancori, disturbi, o risse tra Fratelli. E questo non dèe intendersi soltanto per la Moglie del Fratello di quella Loggia, ma generalmente di tutte le Loggie de' Fratelli Liberi Muratori conosciuti per tali, e di qualunque Loggia essi sieno tra le tante che sparse si trovano sù la superficie della Terra. Capitolo XI. Colui che aspirerà di essere ammesso tra Fratelli dell'Ordine è tenuto e conviene che sia sincero ed in tutto leale e veridico, e perciò dèe solennemente promettere nella sua ricezione di non essere mentitore e mendace in qualunque maniera e con chichessia, ma specialmente co' Fratelli, essendo che la bugia è un vizio intrinsecamente distruttivo dell'Umana Società. Capitolo XII. Qualunque persona che abusandosi del proprio ingegno si è dilettato a scrivere satire o altri somiglianti componimenti in verso o in prosa in pregiudizio della fama altrui, non può essere ammesso nell'Ordine se prima non promette nella pubblica Assemblea de' Fratelli e non si obliga di riparare al danno cagionato con altro componimento, quale diametralmente si opponga in distruggere le scritte maldicenze. Capitolo XIII. Tutti coloro che sono stati ricevuti nell'Ordine sono tenuti promettere che per l'avvenire anteporranno il piacere di sapere al desiderio di risplendere, e che procureranno di avere il bello nella mente ed il buono nel cuore, e che non mai mostreranno l'uno se non per amore dell'altro.
NOTE 1. I primi 5 Capitoli degli Statuti sono quasi identici a quelli apparsi nel 1741 sull'Almanach des Cocus di Parigi. Il Cap. II, però, nell'originale francese statuisce che il Massone deve credere nei dogmi religiosi dei Crociati. Kloss suggerisce che gli articoli originali sono forse stati compilati dallo Scozzese (giacobino esule) Ramsay, il quale avrebbe così cominciato di introdurre vari aspetti dei futuri gradi cavallereschi.
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